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Ordinanza — n. 26664/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayer's appeal against tax roll extract due to lack of standing under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because he lacked legal standing to challenge the tax roll extract. Although the Regional Tax Commission accepted the taxpayer's objection, the Court ruled that the extract is only impugnable in specific scenarios involving public procurement disputes, debt collection issues, or loss of public administration benefits. Since none of these prejudicial conditions were met in this case, the taxpayer had no interest to act.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.L. 146/2021; Art. 19 c.3 and Art. 21 D.Lgs. 546/1992: The tax roll extract is not impugnable unless the taxpayer demonstrates a specific prejudice regarding public procurement participation, debt collection, or loss of public benefits.

Parole chiave

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tax roll extract interest to act taxpayer standing public procurement inadmissible appeal debt collection public administration stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis d.L. 146/2021
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 19 c.3 D.Lgs. 546/1992
Consideratoche: -l’unica censura dedotta è incentrata sulla violazione dell’art. 19 c.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Art. 360 c.1 n.4 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un. n. 26283/2022
Corte Cost. sent. n. 190/2023
Cass. Sez. Un. n. 12637/2008
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9305/2021 proposto da : AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – contro CREAZZO NICOLA rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Pierfrancesco Scatà del Foro di Pordenone (PEC: pierfrancesco.scata@avvocatipordenone.it) elettivamente domiciliato pressol’avv.

Albino Angelillo con Studio sito in Roma alla Via Gabriele Camozzi n.1 (PEC: albino.angelillo@pec.it ) giusta procura speciale stesain calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore i n data 2agosto 2024; Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.463/05/20 depositata i n data 28 / 09 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio;

Rilevatoche: -Creazzo Nicola, ricevuta la notifica di diverse cartelle di pagamento e dellesuccessive comunicazioni di iscrizioni ipotecarie, non impugnava tali atti ma richiedeva e otteneva dal Riscossore l’estratto di ruolo oggettodel presente giudizio, impugnando tale ultimo atto; -la CTP accoglieva l’impugnazione; -appellava Agenzia delle Entrate riscossione; -il giudice di secondo grado rigettava il gravame; -ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a un solo motivo di doglianza ; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

Consideratoche: -l’unica censura dedotta è incentrata sulla violazione dell’art. 19 c. 3 edell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto impugnabile l’estratto diruolo in argomento; -il motivo è all’evidenza fondato e il ricorso originario del contribuente va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire , in forza dell’interpretazione,come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d. L . 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche inrelazione all’invalida notifica ; - l ’estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza Cons.Est.

Roberto Succio - 3 di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblicaamministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame anche alla luce della lettura della memoria depositata dalcontroricorrente; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass., Sez. U n . n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineatidalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta ; - d a ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sent . n. 190/2023 e ord. n.80/2024); -p ertanto, in conclusione , poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in casodi cartella non notificata o invalidamente notificata ; non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 - bi s del d.

L. n. 146/2021; non vi è interesse adagire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo (Cass. Sez. U n. , n. 12637 /2008); - deve quindi accogliersi il ricorso e ritenersi, nel caso in esame, l’originarioricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire ; - stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unitedi questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spesedel giudizio sono integralmente compensate tra le parti; p.q.m. Cons.Est. Roberto Succio - 4 accoglie il ricorso; dichi