Italian tax court dismisses appeal as tax litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, dismissing the appeal filed by EWA Oil SPA against the Regional Tax Court's judgment. The lower court ruled that the process terminated automatically because the tax authority had transmitted a list of extinguished judgments under Article 40 of the 2023 decree, confirming the absence of any pending denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, noting that the parties' right to request a hearing was preserved but the main proceedings had already concluded by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The tax litigation process is automatically extinguished upon the transmission of the list of extinguished judgments, terminating the proceedings without a specific ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26235/2022R.G. proposto da: EWA OIL SPA (in persona del suo legale p.t.sig. Giuseppe SALZILLO) rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Di Fiore contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 6282 / 1 7 / 20 22 , depositata il 2 6 / 0 9 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/09/2024 Il