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Decreto — n. 26096/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 26096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax authority submitted a declaration of debt extinction. The plaintiff failed to oppose the administrative act within the statutory timeframe, leading to the automatic termination of the lawsuit. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the debtor does not oppose the declaration of extinction of the tax judgment within the prescribed period.

Parole chiave

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tax debt extinction civil procedure termination lack of opposition administrative act statutory deadline procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15128/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig. DI LIETO Luciarappresentata e difes a dall’Avv. A ndrea AMATUCCI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO n. 11738/05/2015, depositata il 21/12/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/10/2024 Il