Civil procedure dismissed: process extinguished by law due to lack of opposition to tax judgment closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the opposing party failed to oppose the tax authority's declaration of the case's closure. The lower court had found that the insertion of the judgment into the tax authority's list documented the regular definition of the dispute under specific legislative provisions, with no formal objection raised. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax judgment is formally declared closed by the tax authority without opposition from the parties, the civil procedure is automatically extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28472/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PORTOBELLO BABY PROMOTION SRL (in persona del legale rappresentante p.t. sig. Massimo CONTE) rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo SAGLIOCCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 4162 / 11 / 20 2 2 , depositata il 16 / 0 5 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2024 I