Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing confirming case resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in an official register confirming its resolution. The plaintiff argued against this procedural termination, but the court found the administrative act sufficient to establish the case's conclusion. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the official register of resolved proceedings constitutes definitive extinction of the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31015/2021 R.G. proposto da : TOSCANO MARCO, MAFFEI FELICE, rappresentatie difesi dall’ avvocato FILOMENA ALAIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.8093/04/2021 depositata il 15/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/08/2024