Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the lower court's finding that the case terminated automatically under specific tax legislation. The appellant, Tommaso Pagano, challenged a decision where the tax authority's list of closed proceedings indicated the absence of any denial of the claim. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural extinction was legally mandated by the statutory framework governing the closure of such disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished when the tax authority's list documents the regular conclusion of the dispute without a denial, barring only a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20532/2022R.G. proposto da: PAGANO Tommaso rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola FRANZESE contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA – UFFICIO CONTROLLI – AREA LEGALE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 1868 / 08 / 20 2 2 , depositata il 16 / 0 2 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/08/2024 Il P