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Decreto — n. 24272/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court rejects the claim that the process was improperly extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 24272/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Marican Holding against the extinction of the tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the case was listed for final judgment under specific legislative provisions, with no formal objection raised. The court upheld this decision, ruling that the procedural requirements for extinction were met and the appellant failed to demonstrate any legal error in the lower court's application of the statute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a civil procedure for lack of time limits is valid when the case is listed for final judgment without a formal objection, and the party cannot later challenge the procedural outcome based on the passage of time.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits final judgment listing civil procedure code appeal dismissal legislative provisions process termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
2579 / 1 1 /20 2 1 , depositata il 22 / 0 3 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26774/2021R.G. proposto da: MARICAN HOLDING SRL,quale incorporante della PRIMULA COSTRUZIONI SRL (in persona del legale rappresentante Canciello Ferdinando), rappresentata e difesa dall’Avv.Elio COCORULLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 2579 / 1 1 /20 2 1 , depositata il 22 / 0 3 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/08/2024 Il