Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit against the Italian Revenue Agency extinguished because the lower court had already issued a definitive ruling on the tax matter. The plaintiff argued for continued litigation, but the court found that the procedural extinction was automatic under the specific law governing the termination of tax validity judgments. Consequently, the court dismissed the appeal as the underlying dispute was legally resolved and no further judicial action was permitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax validity judgment is definitively declared extinguished by law, the civil action challenging the related administrative act is automatically extinguished, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12274/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro F.LLI DE MARTINIS DI DE MARTINIS C. SNC, rappresentata e difesa dall’ avvocato SANTAGATA CAMILLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2403/ 19/ 2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/08/2024 Il Presidente Titolare CIRILLO ETTORE