Italian Supreme Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings between Altrafo SRL and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction was properly applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically terminated by legislative provision, the civil proceedings are extinguished without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25192/2016 R.G. proposto da : ALTRAFO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MATERA, e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.127/ 01/ 2016 depositata il 24/03/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/07/2024 Il Pr