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Ordinanza Interlocutoria — n. 22653/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on partner liability after company cancellation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22653/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding mortgage registration on unpaid taxes. While the court acknowledged procedural flaws in the lower court's handling of notification evidence, it suspended the examination of two specific arguments concerning partner liability. The decision to remand these points was made to await a definitive ruling from the Supreme Court's Plenary Section on the legal consequences of a company's cancellation from the business registry.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 2495 of the Civil Code: When a specific legal question regarding the liability of partners after a company's cancellation is pending before the Supreme Court's Plenary Section, the lower court must remand the case to a new hearing rather than rule on the merits.

Parole chiave

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remand for new hearing pending Supreme Court ruling partner liability company cancellation mortgage registration tax collection procedure universal succession tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
5.Con il quinto motivo, in relazione all’ art. 360, comma primo, n.
Art. 2495 of the Civil Code
Art. 2291 of the Civil Code
Art. 77 of D.P.R. n. 602/1973
civ., nonché, conse- guentemente,dell’art. 77 d.P.R.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
civ., nonché, conse- guentemente,dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 24996 /2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Ge- neraledello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrenti – contro Oggetto:2495 c.c. VETTORELLO SANDRO , rappresentat o e difes o dall’Avv. Roberto Rossi (PEC: roberto.rossi@monza.pecavvocati.it ) e lettivamente do- miciliatopresso lo studio dell’Avv.

Flavio Rondinini in Roma via Zara n.13; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n. 2 023 / 18 / 1 8 , depositata il 4 . 5 . 20 1 8 e non notifi- cata. Lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale Olga Pirone,nel senso dell’accoglimento del ricorso. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, veniva accolto l’appello propost o da Sandro Vettorello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6320/8/2016di rigetto de i ricors i introduttiv i riuniti propost i dal con- tribuente, avent i ad oggetto la comunicazione preventiva di iscri- zioneipotecaria e la successiva iscrizione ipotecaria , disposta sulla basedi due cartelle di pagamento non opposte, rispettivamente per IVA2001 e IVA e IRAP 2002.

Il giudice di prime cure rigettava le prospettazioni di parte, accer- tandola validità e la completezza degli atti impugnati, come pure la ritualitàe la tempestività della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Lasentenza d’appello riformava tale decisione, rilevando la tempe- stività dei ricorsi introduttivi e l’inesistenza del titolo esecutivo, la mancanzadi prova in ordine alla notifica delle prodromiche cartelle dipagamento e il difetto di motivazione degli atti impugnati. Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , affidato acinque motiv i , cui replica il contribuente con controricorso .Consideratoche:

1. Il primo motivo di ricorso, in relazione all’ art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. , 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. n.602/1973 giacchè la sentenza indica una situazione diversa da quella che emergedagli atti di causa in ordine alla prova dell’avve- nuta notifica.

2. Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.,si deduce la violazione dell’art.26 del d.P.R. n.602/1973 perché , a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, al fine di dimostrare la ritualità della notifica delle cartelle non era necessario produrre la copia degli atti di esazione. 3.Con il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,si lamenta la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod.civ. poiché il socio della società in nome collettivo succede a titolo universale nell’obbligazione della società, a nulla rilevando la carica ricoperta.

4. Il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., deduce la v iolazione degli artt. 2291 e 2495 cod. civ. giac- ché, dopo la cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese, l’iscrizioneipotecaria è legittimamente effettuata nei riguardi del so- cioanche se l’avviso di accertamento presupposto e la prodromica cartella di pagamento sono stati notificati soltanto all’ente prima dell’estinzione. 5.Con il quinto motivo, in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2291, 2495 e 2261 cod. civ., nonché, conse- guentemente,dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. 6.In relazione al secondo e terzo motivo la controversia dev’essere rinviataa nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite dellaCorte con riferimento alla questione attualmente pendente sulle conseguenzegiuridiche de lla cancellazione della società dal registro delleimprese e a l regime di responsabilità dei soci ex art. 2495 cod.