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Decreto — n. 21284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Graziella Algeri, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing parties argued the procedural lapse rendered the appeal void. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural time limit judgment definition proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure diritto a un difensore spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2813/2024 R.G. proposto da : ALGIERI GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in CORIGLIANO ROSSANO V. NAZIONALE, 182 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ALGIERI GRAZIELLA (LGRGZL68L69D005Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CASSANO ALLO JONIOed AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE -parti intimat e - avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2311/2023depositata il 13/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 28.5.2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 27/07/2024.