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Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to out-of-court settlement leaving the taxpayer notified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a sudden lack of interest following an out-of-court settlement. Although the Regional Tax Commission had partially reduced the property tax owed by the taxpayer, the parties reached a settlement agreement while the case was still pending. The Court ruled that such settlements do not extinguish the dispute under the relevant law because the taxpayer remained formally notified and did not jointly request the procedure's termination.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546; Art. 1, lett. u, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220: An out-of-court settlement does not terminate proceedings if the taxpayer remains notified and fails to jointly request extinction, resulting in inadmissibility for lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
sudden lack of interest out-of-court settlement taxpayer notification cessation of dispute inadmissibility of appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546
la conciliazione stragiudiziale in corso di causa ( come da verbale dell’1 dicembre 2021, in allegato al fascicolo di parte ricorrente) non consente di dichiarare l a cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs.
Art. 1, lett. u, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R.
Art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
la conciliazione stragiudiziale in corso di causa ( come da verbale dell’1 dicembre 2021, in allegato al fascicolo di parte ricorrente) non consente di dichiarare l a cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2024, n. 2797
(Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2024, n. 2797); non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venutameno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo all’ente impositore;
Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542
Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562
3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663
16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697
4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937
20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334
31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851
36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072
6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).

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Testo completo

te affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ed il Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in persona del Sindaco pro tempore, entrambi rappresentati e difes i dall’Avv. Salvatore Caltabiano, con studio in Piacenza, elettivamente domiciliati presso l’Avv. Domitilla Ambrosio, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO la“Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.”, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore; INTIMATA ICI IMU ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITEavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale d ell ’Emilia – Romagna il 29 ottobre 2020, n. 1192/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; CONSIDERATO CHE:

1. la Unione Valnure Valchero, nella qualità di ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ed il Comune di San Giorgio Piacentino (PC) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 29 ottobre 2020, n. 1192/08/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’omess a dichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, con riferimento ad aree edificabili site nel medesimo Comune, delle quali la “Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” era proprietaria, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla “ Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” nei confronti della Unione Valnure Valchero e del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il 2 3 novembre 2017, n. 170/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure– che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, iricorsi originari – nel senso di ridurre l’ICI dovuta nella misura del 25%;

3. la “Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” è rimasta intimata;4. in corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversia, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’«estinzione» del presente procedimento«per cessazione della materia del contendereo con altra formula come meglio sarà ritenuto»; CONSIDERATO CHE:

1. la conciliazione stragiudiziale in corso di causa ( come da verbale dell’1 dicembre 2021, in allegato al fascicolo di parte ricorrente) non consente di dichiarare l a cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché la contribuente è rimasta intimata e non ha concorso alla presentazione dell’«istanza congiunta», sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4-bisnella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, deld.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2024, n. 2797); non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venutameno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo all’ente impositore;

2. essendo rimasta intimata la controparte, non può esservi luogo ad alcuna regolamentazione delle spese giudiziali;

3. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante:

Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).

P.Q.M.

La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2024. LAPRESIDENTE Dott.ssa Angelina-Maria Perrino