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Ordinanza — n. 20176/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal against tax agency, ruling independent organization belongs to firm not individual partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20176/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a lower court's rejection of an Irap refund request. The taxpayer argued the tax authority incorrectly attributed the firm's organizational structure to him as an individual partner. The court ruled that the organizational attributes belong exclusively to the consulting firm, not the individual partner, thereby overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 36 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 2 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446: The organizational structure of a professional partnership is attributable to the firm, not to individual partners, precluding the latter from being subject to Irap taxes.

Parole chiave

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Irap tax refund independent organization professional partner tax liability attribution consulting firm structure arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Giurisprudenza citata

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Sentenza 1 dicembre 2023 n. 33528
Sentenza 1 dicembre 2023 n. 33533
Sentenza 1 dicembre 2023 n. 33535
Sentenza 1 dicembre 2023 n. 33538
Sentenza 5 dicembre 2023 n. 34046
Sentenza 8 gennaio 2024 n. 558
Sentenza 8 gennaio 2024 n. 562
Sentenza 8 gennaio 2024 n. 586
Sentenza 8 gennaio 2024 n. 589
Sentenza 17 gennaio 2024 n. 1857
Sentenza 8 febbraio 2024 n. 3624
Sentenza 8 febbraio 2024 n. 3632
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10835/2023R.G. proposto da : Paolo Lavatelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Salerno e Francesco Mattarelli, fsalerno@legalmail.it e avv.francesco.mattarelli@legalmail.it; –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n.4573/2022 d ella Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositatail 18 novembre 20 22 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.10835/2023 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE Paolo Lavatelliricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.4573/2022della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 18 novembre 2022 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego tacito di rimborso Irap per gli anni d’imposta 2016 e 2017; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE 1.1. c on il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 3 6 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, la sentenza impugnata era fondata su presupposti fattuali diversi da quelli pacificamente esposti dalle parti in causa; 1.2. con il secondo motivo, ilricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2 d.lgs. 15 dicembre 199 7 , n. 4 46, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; ilricorrente ritiene che la C.t.r. abbia ritenuto l’assoggettabilità ad Irap violando i canoni per l’accertamento dell’autonoma organizzazione; 2.1. i motivi sono fondati e vanno accolti; risulta pacifico che il ricorrente ottenesse i suoi redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle proprie prestazioni professionali rese a r.g. n.10835/2023 Cons. est.

Andreina Giudicepietro favore della societàdi consulenza KPMG Advisory S.p.A. (facente parte del network multinazionale KPMG,), di cui lo stesso era anche uno (tra un centinaio) dei soci; deduce il ricorrente che rendeva le sue prestazioni senza impiegare alcun autonomo capitale o alcun dipendente al proprio servizio, dal che si deduceva l’assenza totale di organizzazione ed i presupposti per il rimborso; a sua volta, l’Agenzia delle entrate rileva che l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicch́ il sussisterebbe il requisito della “autonoma organizzazione”; il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la societàKPMG S.p.A. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci; questa Corte si è già espressa di recente ripetutamente,negando l’assoggettamento ad Irap con riguardo ai soci –come il ricorrente – di KPMG (societàdi revisione o società di consulenza) con le sentenze 1 dicembre 2023 nn. 33528, 33533, 33535 e 33538; 5 dicembre 2023 n. 34046; 8 gennaio 2024 n. 558, 562, 586 e 589; 17 gennaio 2024, n. 1857; 8 febbraio 2024, n. 3624 e 3632; tale orientamento, ormai prevalente e consolidato, va confermato, dovendosi ritenere che l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza e non al socio-professionista, che non è soggetto passivo dell’Irap; in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; r.g. n.10835/2023 Cons. est.

Andreina Giudicepietro non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va accolto; sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5500,00, per compensi, oltre il 15% per spese