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Decreto — n. 19933/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: litigation extinguished by automatic statute of limitations under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 19933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic expiration of the litigation period. The lower court found that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings under Law 197/2022 confirmed the regular termination of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The automatic expiration of the litigation period pursuant to the specified statutory provisions results in the immediate extinction of the civil process without the need for a separate judicial declaration.

Parole chiave

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automatic extinction statute of limitations civil procedure Law 197/2022 litigation period procedural costs extinguished proceedings procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2510/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RIVECO GENERALSIDER SPA,rappresentata e difes a dall'avvocato SIROLLI MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO SEZ.DIST. PESCARAn.796/06/2018 depositata il 31/07/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/07/2024 Il