Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19604/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural extinction of civil litigation due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 19604/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by COGEIM SRL against a Lazio Regional Court judgment declaring the civil process extinct. The lower court ruled that the litigation ended because the opposing party did not request a hearing within the timeframe mandated by Article 198 of the 2022 law. Consequently, the court held that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The civil process is deemed extinct if the opposing party fails to request a hearing within the statutory period following the transmission of the case list, thereby terminating the litigation and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction civil litigation termination statutory time limits costs allocation lack of opposition crescita in giudicato della tassazione estensione della procedura assistenza giudiziaria amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
9911/ 01/ 2016 depositata il 30/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15467/2017 R.G. proposto da : COGEIM SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TASCO GIAMPIERO, unitamente all'avvocato POZZI GIORGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n. 9911/ 01/ 2016 depositata il 30/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 04/07/202