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Decreto — n. 17550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against declaration of extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt.

Numero d'incarto Decreto — n. 17550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Albatur SRL against the declaration of extinction of proceedings. The lower court ruled that the tax debt was not contested, triggering automatic extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the process terminated without a substantive judgment on the merits of the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; When a tax debt remains unchallenged and the administrative act confirms its extinction, the civil proceedings automatically terminate without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax debt extinction automatic process termination lack of opposition administrative tax procedure civil litigation extinction tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
SICILIAn.3805/29/2016 depositata il 04/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12482/2017 R.G. proposto da : ALBATUR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DAGNINO ALESSANDRO contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentatee difese dall'avvocato NOVARA ENZA Nonché contro COMUNE DI CINISI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.3805/29/2016 depositata il 04/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/06/2