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Decreto — n. 17172/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal when plaintiff formally renounces the legal action before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 17172/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally renounced the lawsuit. The proceedings involved a tax dispute where the appellant voluntarily withdrew the request for review. Consequently, the court issued a decree stating no further action was required on the costs or merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A party's formal renunciation of an appeal extinguishes the litigation, rendering the court's decision on the merits unnecessary.

Parole chiave

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renunciation of appeal extinguishment of litigation tax dispute Court of Cassation procedural waiver

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 4009/2017proposto da: GIGLIOLA PAOLA SANTA LANZANI DELLERA, in qualità di erede del sig. GIANCARLO LANZANI DELLERA,rappresentata e difes a , anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Alfredo Tosca e Giovanni Galoppi ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina n. 42; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4317/33/2016, depositata il 21 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/06/2024 Il P