Court declares tax appeal process extinguished due to lack of formal objection within statutory deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the administrative tax appeal process extinguished because neither party filed a formal objection within the legally prescribed timeframe. The appellant, ARCO SPEDIZIONI SPA, challenged an assessment against the Municipality of Sesto Fiorentino and ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA, but failed to submit the required request for discussion under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; The administrative procedure for tax benefit definition is extinguished if no party files the mandatory request for discussion within the statutory deadline, terminating the process automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12117/2022 R.G. proposto da ARCO SPEDIZIONI SPA, rappresentata e difesadall’avvocato SARDELLA ALFREDO contro COMUNE DI SESTO FIORENTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati DORETTI CHIARA e ZUCCHERMAGLIO FRANCO nonchécontro ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA, rappresentatae difesa dagli avvocati STUDIO GRES E ASSOCIATI SRL eD'ADDARIO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscanan. 1239 /02 /2021 depositata il 02/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL P