Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, HERA COMM SPA, had filed a decree against the Italian Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21314/2023 R.G. proposto da : HERA COMM SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Dario Stevanato, dall’Avv. Sara Serasin e dall’Avv. Claudio Lucisano, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.6864051 e/o all’indirizzo pec: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Avv. Claudio Lucisano sito in Roma 00193, Via Crescenzio n. 91 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difesa -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
EMILIA ROMAGNA n.392/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 19.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.