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Decreto — n. 15726/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases.

Numero d'incarto Decreto — n. 15726/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the automatic inclusion of the case in the list of terminated judgments. The lower court found that the absence of a formal denial of the tax authority's request confirmed the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the process was terminated without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic inclusion of a case in the list of terminated judgments pursuant to the new procedural law constitutes a definitive extinction of the proceedings, barring further litigation unless a specific request for a hearing is filed.

Parole chiave

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procedural extinction list of terminated cases automatic dismissal tax litigation closure legislative reform 2022 costs allocation finality of judgment tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14802/2022 R.G. proposto da FINOS S.P.A. e T.R.S. EVOLUTION S.P.A. , rappresentatee difese dall'avvocato FERRARIO ALBERTO ALFREDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4753 /14 /2021 depositata il 27/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO