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Decreto — n. 15440/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax benefit process extinguished due to lack of denial by tax authority.

Numero d'incarto Decreto — n. 15440/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the tax authority did not issue a denial of the requested tax benefit. The plaintiff, an insurance company, argued for a specific tax reduction, but the relevant administrative body failed to formally reject the application. Consequently, the court ruled that the absence of a negative decision legally terminates the litigation process.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax benefit application remains unopposed by the authority, the procedural process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax benefit procedure extinction of process lack of administrative denial civil procedure law tax reduction claim

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26151/2022 R.G. proposto da IRMA IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesadall’avvocato MARINI GIUSEPPE contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difesodall’avvocato ROSSI DOMENICO nonchécontro ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1353 /10 /2022 depositata il 22/03/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCES