Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by International Performance Yachting SRL against a tax authority decision. The lower court ruled that the civil litigation was extinguished because the tax agency transmitted a document confirming the regular conclusion of the dispute under specific articles of the 2022 tax law. Consequently, the court upheld the extinction of the process without ordering a hearing, noting that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the tax administration transmits a document confirming the regular conclusion of a dispute, the civil process is extinguished unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12598/2017 R.G. proposto da INTERNATIONAL PERFORMANCE YACHTING SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiTULLI SIMONA, PEZZA MARINA e LUPONE ROBERTO PAOLO G. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 7427 /13/2016 depositata il 30/12/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO