Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural filing requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinct. The lower court found the case extinguished because the defendant's request for a hearing was not filed within the strict time limits mandated by the new tax law. Consequently, the court upheld the decision that the procedural defect resulted in the automatic termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The failure to request a hearing within the statutory period following the transmission of the extinction list results in the automatic extinction of the tax litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32297/2019 R.G. proposto da : PECORELLI VINCENZA, rappresentatae difesa dall'avvocato CINQUEMANI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 2451 /08/2018 depositata il 11/06/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO