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Ordinanza — n. 13745/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax tribunal sentence due to procedural nullity from judge recusal suspension violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13745/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the second-instance tax tribunal's sentence null and void, quashing the decision against Nicola Carta. The court found that the tribunal violated procedural rules by issuing a judgment while a judge's recusal request was pending, which legally suspends the proceedings. Consequently, the case was remanded to a newly composed regional tax court for a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 c.p.c.; Art. 298 c.p.c.: When a judge's recusal request is pending, the proceedings are suspended; any judgment rendered during this suspension violates the principle of suspension and constitutes a ground for nullity under Art. 360 c.p.c.

Parole chiave

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judge recusal suspension procedural nullity tax tribunal proceedings suspension of proceedings remand for retrial Art. 298 c.p.c. Art. 360 c.p.c. azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 10 della l. 18 giugno 2009 n. 69
Art. 46 comma 17 della l. 18 giugno 2009 n. 69
Art. 327 comma c.p.c.
69, in relazione alla disposizione di cui all'art 46, comma 17, della stessa legge, si applica il termine “lungo” di impugnazione di un anno previsto dall'art. 327, comma, c.p.c.
Art. 1 della l. n. 742 del 1969
previgente e deve altresì tenersi conto delperiodo di sospensione de i termin i processuali di trentun giorni di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 come modificato dall’art.
Art. 16 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014
742 del 1969 come modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 6 del d.lgs. n. 546/1992
Secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 546/1992 l’astensione e la ricusazione del giudice tributario sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili; tra queste, rileva, in particolare, l’art.
Art. 52 comma 3 c.p.c.
546/1992 l’astensione e la ricusazione del giudice tributario sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili; tra queste, rileva, in particolare, l’art. 52 comma 3 c.p.c. secondo cui « la ricusazione sospende il processo».
Art. 6 comma 3 c.p.c.
4 c.p.c., nullità della sentenza essendo la CTR incorsa in error in procedendo,per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs.
Art. 298 c.p.c.
Art. 156 comma 2 c.p.c.
4427 del 2004), ai sensi dell’art. 156 comma 2c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza essendo la CTR incorsa in error in procedendo,per violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di legge: art.
Art. 12 d.P.R. n. 601/1973
3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 12 d.P.R. n. 601/1973, in tema di regime fiscale agevolato per le cooperative (ai fini II.DD.); art.
Art. 3 D.L. n. 90/1990
69, in relazione alla disposizione di cui all'art 46, comma 17, della stessa legge, si applica il termine “lungo” di impugnazione di un anno previsto dall'art. 327, comma, c.p.c.
Art. 1 comma 3 D.L. n. 417/1991
165/1990e art. 1 comma 3 D.L. n. 417/1991, in tema di agevolazioni IVA conv.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 4427 del 2004
La violazione del «divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata» (Cass.n. 4427 del 2004), ai sensi dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8198/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CARTA NICOLA; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI n. 47/2016depositata il 25/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG, IVA e IRAP e sanzioni relative al 1998 nei confronti della Cooperativa Consarcasa, a seguito dell’accertamento della mancanza del requisito della mutualità prevalente in quanto gli immobili costruiti venivano ceduti a terzi e non ai soci. 2.L’atto veniva notificato al curatore fallimentare della società, nel frattempo fallita, e al suo amministratore Nicola Carta, autore delle violazioni, il quale proponeva ricorso davanti al la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Sassari che , con sentenza n. 166/2006, lo accoglieva limitatamente alle sanzioni.

3. La sentenza era appellata dal Carta mentre l’Agenzia proponeva appello incidentale; la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, accoglieva il gravame principale, ritenendo la legittimazione del contribuente a ricorrere contro l’avviso di accertamento e osservando che l’atto impositivo si fondava sul presupposto dell’avvenuta cancellazione d’ufficio della Cooperativa dal Registro Prefettizio che era risultata inesistente e comunque non provata. 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su cinque motivi. 5.E’ rimasto intimato il Carta. Considerato che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso contro la sentenza pronunciata il 15.1 2 .2015 , depositata il 25.2.2016 e non notificata , proposto con notifica a mezzo pec in data 24.3.2017, in quanto il giudizio è stato instaurato anteriormente al 4.7.2009 cosicché, secondo il regime transitorio di cui all’art. 58 comma 10 della l. 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla disposizione di cui all'art 46, comma 17, della stessa legge, si applica il termine “lungo” di impugnazione di un anno previsto dall'art. 327, comma, c.p.c. previgente e deve altresì tenersi conto delperiodo di sospensione de i termin i processuali di trentun giorni di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 come modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014).

2. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza essendo la CTR incorsa in error in procedendo,per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 52, 53 e 54 c.p.c., in quanto l’Agenzia aveva depositato tempestivamente, in data 12.12.2015, istanza di ricusazione nei confronti di uno dei componenti del Collegio giudicante, Rodolfo Egidio Gosmino, su cui non si era provveduto: la Co mmissione, all’udienza del 15.12.2015, aveva proceduto, con la partecipazione del componente ricusato quale relatore, alla decisione della causa.

3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 51 e 52 c.p.c.

4. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt.100 e 81 c.p.c., essendo inammissibile l’appello del contribuente per mancanza, sin dall’origine,di un interesse ad agire.

5. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 comma 1 d.lgs. n. 546/1992in quanto la CTR aveva deciso sulla base di una domanda nuova, introdotta solo in appello.

6. Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 12 d.P.R. n. 601/1973, in tema di regime fiscale agevolato per le cooperative (ai fini II.DD.); art. 3 comm i 2, 3 e 4 D.L. n. 90/1990 conv. con modificazioni in L.. n. 165/1990e art. 1 comma 3 D.L. n. 417/1991, in tema di agevolazioni IVA conv. c on modificazioni in L. n. 66/1992 (riduzione al 50% della base imponibile) per le cessioni di abitazioni ai soci delle cooperative edilizie; art. 39 co. 1 d.p.r. n. 600/1973; art. 51 D .P.R. n. 633/1972 ; artt. 1 , comma 2 D.Lgs. 471/97 in tema di dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette e, fini IVA, 6 comma 8 D.Lgs. 471/97 in tema omessa regolarizzazione di acquisiti senza fattura;, 5 comma 4 D.Lgs. 471/97 in tema di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta; 9 commi 1 e 3 D . L gs. 471/1997 in tema di mancata o irregolare tenuta di registri contabili».

7. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

8. Secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 546/1992 l’astensione e la ricusazione del giudice tributario sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili; tra queste, rileva, in particolare, l’art. 52 comma 3 c.p.c. secondo cui « la ricusazione sospende il processo».

9. In questo caso, presentata in data 12.12.2014 «preliminarmente all’udienza di trattazione» del 15.12.2014 l’istanza diricusazione, trascritta per autosufficienza in ricorso, no n si attese una decisione sulla ricusazione ai sensi di legge: i nvero, l’art. 6 comma 3 prevede che sulla ricusazione decide il Collegio a cui appartiene il componente ricusato ma senza la sua partecipazione e con integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal Presidente. In proposito, la ricorrente precisa che solo oralmente il Collegio, dopo essersi ritirato brevemente in camera di consiglio senza la partecipazione del componente ricusato, annunciò che non riteneva accoglibile l’istanza. 10.Secondo l’art. 298 c.p.c., che esprime un principio generale in tema di sospensione del processo, durante tale quiescenza non possono essere compiuti atti del procedimento, dovendosi attendere l’«indispensabile presupposto» per la riattivazione del processo, consistente in questo caso nella decisione sulla istanza di ricusazione.

La violazione del «divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata» (Cass.n. 4427 del 2004), ai sensi dell’art. 156 comma 2c.p.c.

11. C onseguentemente deve rinvi arsi la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda