Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural listing by the tax authority. The lower court ruled that the case was formally concluded under Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates specific timelines for declaring the extinction of litigation. Consequently, the court held that no further judicial action was required as the statutory conditions for automatic termination were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the official register to reduce litigation times, the proceedings are deemed extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27015/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LEVAGGI PODESTA' SRL, PODESTA' TULLIO, PODESTA' ANGELO, SAMBUCETI CARLOTTA AGNESE,rappresentati e difesi dall’Avv.to MANZI ANDREA dall'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.596/ 04/ 2020 depositata il 24/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO