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Decreto — n. 10564/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10564/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by taxpayers Toscano and Maffei against the Agenzia delle Entrate's declaration of case extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the tax authority transmitted the case to the extinction list under specific legislative provisions, thereby fulfilling all procedural requirements. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied without needing further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority transmits a case to the extinction list pursuant to the specified legislative provisions, the litigation is deemed extinguished automatically, and the opposing party's appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax case extinction automatic litigation end Agenzia delle Entrate procedural time limits declaration of extinction tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
6219/04/2022 depositata il 21/09/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27757/2022 R.G. proposto da: TOSCANO MARCO, MAFFEI FELICE, rappresentati e difesi dall’avvocato PURI PAOLO, unitamente all'avvocato MULA ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6219/04/2022 depositata il 21/09/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO