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Ordinanza — n. 10064/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by taxpayer's timely payment under specific decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10064/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the State Attorney's Office requested termination due to the taxpayer's timely payment. Francesca Querci had appealed a regional commission decision regarding registration taxes, but the Provincial Agency confirmed her payment met statutory deadlines. Consequently, the court ruled the litigation ended without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer fulfills payment obligations under specific tax decrees within prescribed terms, the administrative dispute is extinguished, terminating all subsequent judicial proceedings.

Parole chiave

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tax dispute extinction timely payment compliance registration tax liability administrative litigation termination State Attorney intervention procedural dismissal fiscal decree application ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG 18486-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro QUERCI FRANCESCA -intimata– avverso la sentenza n. 2264/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA , depositata il 14/12/2018 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO;

RILEVATO CHE Agenzia delle entratepropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Toscanaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 108/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pisa, in accoglimentodelricorso propostoda Francesca Querci a vverso avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale; la contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Pisa dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che Francesca Querci aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei termini prescritti dal citato art. 6; 1.3. va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018);

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas