Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed based on an administrative list indicating no formal objection was filed, citing specific articles of the 2022 law. The supreme court rejected the appeal because the lower court failed to examine the substantive merits of the tax dispute before declaring it extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, legge n. 197/2022: The extinction of a tax proceeding based solely on an administrative list without a substantive examination of the underlying claim is legally insufficient to terminate the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29846/2022 R.G. proposto da EL BELASHOUNI HUSSEIN, rappresentato e difeso dagli avvocatiSPALLINA LORENZO (e SOTTOCASA BIANI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4589 /07 /2022 depositata il 21/11/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO