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Decreto — n. 6572/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding judgment extinction timelines.

Numero d'incarto Decreto — n. 6572/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on an administrative tax act. The parties argued over the procedural status of a case where the tax agency submitted a list of judgments for extinction under specific legislative provisions. The court upheld the decision that the process terminated automatically without a formal denial, leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that civil proceedings are automatically extinguished when the tax authority submits a list of judgments for extinction, unless parties request a hearing to contest the termination.

Parole chiave

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civil procedure extinction tax authority list automatic termination judgment extinction timeline procedural costs allocation assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32849/2019 R.G. proposto d a AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro A' RICCIONE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato SOTTOCASA BIANI SERGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1791 /12/2019 depositata il 16/04/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro