Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to administrative listing of case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the administrative listing of the case's termination by the Revenue Agency. The lower court found that the inclusion of the case in the transmission list under Article 40, Paragraph 3 of D.L. No. 13/2023 documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the conditions for extinction set forth in Article 1, Paragraphs 186 and 198 of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal was rejected because the procedural prerequisites for continuing the litigation were no longer met, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a case in the administrative transmission list for the declaration of extinction of proceedings legally extinguishes the civil action, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25712/2022 R.G. proposto da : S.A.P.I.L. -SOLAI ARMATI PREFABBRICATI IN LATERIZI A R.L., rappresenta e difesa dell’Avv. TINELLI GIUSEPPE unitamente all'Avv. DE LORENZI MAURIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. MARCHE n.363/ 4/ 2022 depositata il 04/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/01/2024 Il Presidente