Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the tax authority failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The tax agency, acting as the appellant, did not act after the court proposed a settlement, while the respondent, Russo Luciano, argued for the dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8556/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUSSO LUCIANO, elettivamente domiciliato in AUGUSTA VIA G.LAVAGGI, 59, presso lo studio dell’avvocato CARROZZA RAFFAELE (CRRRFL74S25A494Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, SEZ.DIST.SIRACUSA n.8672/2022depositata il 14/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così dec