Cassation court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished following the Administrative Court's finding that the case ended due to a specific administrative act. The appellant, PB Tankers S.p.A., challenged the extinction order, arguing against the automatic termination of the proceedings. The court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory provisions for extinguishment were correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when an administrative act explicitly documents the regular conclusion of a tax dispute under the new procedural law, the litigation is automatically extinguished, barring only a specific request to schedule a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30229/2022 R.G. proposto da PB TANKERS S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiANDREICICH VIPSANIA e MELIS GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 10456 /03 /2022 depositata il 13/12/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO