Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the case was listed in a specific administrative document. The plaintiff, Valentina Danzani, challenged the tax agency's decision based on a new law intended to expedite the extinction of litigation procedures. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural listing automatically terminated the legal process without a formal denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is listed in the official register of extinguished judgments pursuant to the new tax law provisions, the process is deemed legally terminated and the case is declared extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27974/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VALENTINI DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato SPECIALE PAOLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.471/ 02/ 2022 depositata il 22/04/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO