Italian court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the lower court's ruling on the administrative listing of the case. The Agency of Revenue argued that the inclusion of the case in the specific list under the new 2023 law automatically defined the controversy without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for listing serves as a definitive extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a tax dispute in the mandatory administrative list pursuant to the new legislation constitutes a definitive extinction of the judicial proceedings, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27063/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EUROPA MULTISERVICE SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. LIOI MICHELE ROSARIO LUCA e VITI STEFANO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 398/04/2022 depositata il 07/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR