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Decreto — n. 35295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the bankruptcy of Roma Radio SRL, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondents, Nicolanti and Lombardi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction code of civil procedure legal costs allocation legittimazione per agire in via esecutiva condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23056/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO GRUPPO ROMA RADIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO FRANCESCO (DMRFNC66B16H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLANTI FRANCO, LOMBARDI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI SAN SILVESTRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato TANICO MARIA ANTONIETTA (TNCMNT66B53L682Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCHETTI LUCA (LCHLCU81A23C745V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2757/2023 depositata il 14/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R