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Decreto — n. 35284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 35284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, but the appellant did not formally request the court's decision on the offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the extinction of the litigation and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline renunciation of appeal art 380-bis cpc art 391 cpc condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte controricorrente;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19461/2023 R.G. proposto da : PICCIONI ELENA, DEL MORO LUIGI, DEL MORO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDIS ROBERTA (DBRRRT69R59L103G) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro IRIS DI BERARDINO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Via Arezzo, presso lo studio dell’avvocato LANCIONE ANGELO (LNCNGL57R20A746Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCUTI VALERIA (SCCVLR70M62E463D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.345/2023 depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma