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Decreto — n. 35264/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 35264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Iren Aqua Tigullio S.p.A., filed a request for judgment but did not follow up, while the opposing party, Bastoni, argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to continue the appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the forty-day period prescribed by law results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit lapse deemed waiver of appeal procedural silence litigation cost allocation conseguenze economiche spese susseguenti controprestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11987/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di BASTONI LIDIA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.

GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR70P03I480J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di VIGATO ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.832/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente Bastoni, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Bastoni. Così d