Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Margherita Cianciosi, did not request a decision on the proposed settlement within the required timeframe, whereas the opposing party, the Municipality of Montenero di Bisaccia, argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25844/2022 R.G. proposto da : CIANCIOSI MARGHERITA, elettivamente domiciliata in PETACCIATO VIA TREMITI, 48, presso lo studio dell’avvocato BONADUCE NICOLA (BNDNCL64T04L113G) pec avvnicolabonaduce@puntopec.it, che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA, elettivamente domiciliato in TERMOLI, VIA PANAMA, presso lo studio dell’avvocato SABATINO DIEGO (SBTDGI69M07L113B) pec avvocatosabatino@pec.it , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOn.90/2022depositata il 14/03/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/1