Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the appellant's counsel proposed a settlement, no formal request for judgment was submitted during this window, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated, and the counter-claim was deemed inadmissible for tardiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2552/2024 R.G. proposto da : CHIAPPINI RITA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) -ricorrente- contro LUPI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE GENNARO (LNEGNR54L03H501N), unitamente all ’ avvocato GAGLIARDO GIOVANNA (GGLGNN55D41H907I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n.4290/2023 depositata il 13/06/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 01/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardivitàai sensi del dell’art. 370 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (quale risultante dalla modifica arrecata dal d.lgs. 149 del 2022, che esige il deposito di quell’atto entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso), siccome depositato il 21/03/2024, con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in R