Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. Although the appellant argued for a review of the lower court's judgment, the procedural silence was deemed a formal waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal of termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12339/2023 R.G. proposto da : CORTI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato SABIA VINCENZO (SBAVCN59M31B644V), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato URCIUOLO ALDO (RCLLDA63M10D612Q) -ricorrente- contro YODA SPV SRL,rappresentata da INTRUM ITALY s.p.a. , in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocatoGAMBI FRANCESCO (GMBFNC68M17D612H) -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n.728/2023 depositata il 11/04/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 23/09/2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i