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Ordinanza — n. 29889/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation ruling regarding attorney fees for non-appearing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29889/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding attorney fees. Although the respondent did not appear or defend themselves in the appeal, the original ruling incorrectly ordered the appellant to pay fees based on a general rule of liability. The court determined that since the respondent had not participated, they were not entitled to reimbursement, and the specific phrasing in the original decision was a clerical mistake rather than a substantive error.

Regesto Legislator

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: A material error in a judgment regarding the allocation of costs to a party who did not appear or defend themselves must be corrected, as such a party cannot claim reimbursement of expenses they did not incur.

Parole chiave

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material error correction attorney fees allocation non-appearing party Cassation procedure costs reimbursement carenza di legittimazione diritto a un difensore legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 287 e ss. cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
12185/2020, cit.), risolvendosi nell’applicazione dell’art. 91 cod.
art. 91 cod. proc. civ
12185/2020, cit.), risolvendosi nell’applicazione dell’art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 –2, 22/06/2020, n. 12185
Cass., sez. 6 - 3, 15/05/ 2019, n. 12897
Cass., sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174
Cass., sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 19/08/2011, n. 17432
16174; Cass., sez. 2, 19/08/2011, n. 17432); la motivazione ed il dispositivo della sentenza n.
Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438
4748 /20 23 vanno, pertanto, corretti;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203
9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez.
Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez.
Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184
21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26566
12184; Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26566); p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17564/2023 R.G. proposto da : ODDI LUIGINA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Doriana Piccirilli, domicilio digitale: avvdorianapiccirilli@legpec.it -ricorrente - contro MORGANTE GIAMPIERO -intimato – per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4748del 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che 1.c on sentenza di questa Corte n. 4748 del 20 23 , depositata in data 15febbraio 20 23 , è stato rigettato il ricorso proposto da Luigina Oddinei confronti di Giampiero Morgante , in relazione alla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 592 /201 9 , dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrent e delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate ‹‹in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge››;

2. la ricorrente chiede correggersi la sentenza nella parte in cui , sebbene Giampiero Morgante non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, prevede l’attribuzione delle spese relative al giudizio in favore della parte rimasta intimata non ha svolto attività difensiva Giampiero Morgante; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. l ’istanza di correzione di errore materiale avanzata dal la ricorrente merita accoglimento; la sentenza, a pag. 5 d ella motivazione, dà atto che Giampiero Morgante ‹‹ non ha svolto attività difensiva ›› nel giudizio di legittimità; tuttavia, evidentemente per mero errore materiale, nel la motivazione si legge:

‹‹le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo››e, nel dispositivo, si pone a carico dell’odierna ricorrente il pagamento di quelle, liquidate nella misura suindicata, sebbene la parte intimata non le abbia sostenute;trattasi, come è evidente, di un errore emendabile ai sensi dell’art. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e in alcun modo incidente sul contenuto del provvedimento adottato; invero, la decisione emessa dalla Corte di cassazione, nel punto in cui dispone la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che– come risulta dall’univoco tenore testuale dell’ordito motivazionale – in esso non si era ritualmente costituita, né aveva svolto attività difensiva, dà luogo ad un errore determinato da una svista di carattere materiale e non ad un errore di fatto cd. revocatorio, frutto di un’erronea percezione degli atti di causa, avendo, d’altro canto, la sentenza di cui si chiede la correzione espressamente rilevato la mancata costituzione dell’intimato Giampiero Morgante (Cass., sez. 6 –2, 22/06/2020, n. 12185); va, peraltro, rilevato come l’eliminazione della statuizione di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore della controparte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio – come attestato dalla stessa sentenza – adempie alla necessità di adottare una pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice (Cass., n. 12185/2020, cit.), risolvendosi nell’applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore dell’intimato vittorioso in sede di giudizio di cassazione, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., sez. 6 - 3, 15/05/ 2019, n. 12897;

Cass., sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass., sez. 2, 19/08/2011, n. 17432); la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748 /20 23 vanno, pertanto, corretti;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184; Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26566); p. q. m. la Corte d i spone correggersi la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748 del 20 23 , pubblicata in data 15 febbraio 20 23 , attraverso la eliminazione in motivazione, a pag. 19, della frase ‹‹ le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo›› ed in dispositivo della frase ‹‹e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge››.

Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dellasentenza. Così dec