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Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal by both parties and orders cost compensation between them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following formal withdrawals by both the principal and incidental appellants. Although Cemadis S.R.L. and Am.Ter. S.P.A. initially filed appeals against the Tribunal of Genova's judgment, they subsequently renounced their claims, a procedural act accepted by the court. Consequently, the court ordered the principal appellant to pay the condominium's litigation costs while compensating the incidental appellant for their own expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both principal and incidental appellants withdraw their appeals, the judgment is extinguished, and costs are allocated based on the specific withdrawal dynamics without applying the doubled contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation incidental appeal doubled contribution fee credito in compensazione compensazione della rendita restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., n. 10140/2020
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11901/2023 R.G. proposto da: CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gianni Briata, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it -ricorrente- contro CONDOMINIO AZALEA IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Pampiglione, per procura in calce al controricorso, pec daniela.pampiglione@ordineavvgenova.it - controricorrente – nonché contro AM.TER.

S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2679/2022 depositata il 25/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere ROBERTO SIMONE. Letta la rinuncia al ricorso principale da parte di Cemadis s.r.l. depositata in data 9.2.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; letta la rinuncia al ricorso incidentale da parte di Am.Ter. s.p.a. depositata il 19.4.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; ritenuto che le rinunce, accettate, rispettivamente, dalla ricorrente incidentale e dalla ricorrente principale, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; attesoche va disposta la compensa zione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, mentre va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Condominio; considerato, quanto al contributo unificato, che deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinuncia delle ricorrenti, principale e incidentale. Compensa tra l e ricorrent i , principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Condomin