Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, Bonanni Giovannino, challenged a lower court judgment against Unicredit SpA but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the case within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.194/2024 R.G. proposto da : BONANNI GIOVANNINO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DUO' ROBERTA (DUORRT 72B66 H501M) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARBASINO MARCELLO (RBSMCL72S13G388Y), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6490/2023 depositata il 10/10/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/05/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data22/07/2024; Considerato che è trascorso il termin e di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 13/1