Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing IOVANE GERARDO, challenged a decision involving AUTORALLY S.R.L. and UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14273/2022 R.G. proposto da : IOVANE GERARDO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoSICA SALVATORE -ricorrente- contro AUTORALLY S.R.L., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoBOSCO GIUSEPPE -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1560/2021depositata il 26/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7/08/20