Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maurizio Benedettini, had filed a request for judgment definition but did not follow up to secure a ruling before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: When a party requests the definition of a cassation appeal but fails to request the decision within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3518/2024 R.G. proposto da : BENEDETTINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSIGNANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NEDBALOVA JOANA, LAMPIS GIANFRANCO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, OMNIATEL S.R.L, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FRASCATI ORA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -intimati- avverso il provvedimento collegiale del Tribunale di Viterbo, emesso nell ’ambito della procedura R.G.E. 259/2014, in data 15/01/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/0