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Decreto — n. 23956/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 23956/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The material facts show that the appellant, represented by Patriarchi Daniela, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, represented by Azcolini Valter Pompeo, contended for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-appeal procedural default 40-day decision request judgment definition proposal litigation costs allocation spese di esecuzione mancato anticipo delle spese accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21623/2023 R.G. proposto da : BRUGIONI MASSIMO, BRUGIONI MANOLA, BRUGIONI ERMANNO, BRUGIONI EUGENIA, NIZZI GIOVANNINA, elettivamente domiciliati in CARRARA VIA CAVOUR 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCHI DANIELA (PTRDNL66B64F023L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTI MORENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI (RCCPLG47D16H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZOLINI VALTER POMPEO (ZZLVTR67H20C219T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.572/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 28/08/20