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Ordinanza — n. 23742/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal due to incorrect calculation of filing deadline for electronic submissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23742/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Patrizia Pistorio's appeal against the dismissal of her second-instance actions filed by Agata Rina and Anna Maria Amato. The lower court had declared the appeals inadmissible because the filing deadline expired, based on an incorrect date of entry into the docket. The court ruled that the deadline was met because the electronic transmission was successfully received within the statutory ten-day period following notification. Consequently, the cassation court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 348, 347, 165 c.p.c.; The filing deadline for electronic appeals is validly met when the certified email is received by the court registry within the statutory period, regardless of the date the entry into the docket is formally recorded.

Parole chiave

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electronic filing deadline certified email delivery appeal inadmissibility court registry receipt procedural time limits eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 348 c.p.c.
Patrizia Pistorio notificò alle Amato due atti di appello, i quali, dopo essere stati riuniti, furono dichiarati improcedibil i ex art. 348 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
, in relazione all’art. 360, n.
Art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179 del 2012
Invero, “ il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l.
Art. 1 d.l. n. 228 del 2012
Invero, “ il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l.
Art. 51 d.l. n. 90 del 2014
228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.
art. 348 c.p
Patrizia Pistorio notificò alle Amato due atti di appello, i quali, dopo essere stati riuniti, furono dichiarati improcedibil i ex art. 348 c.p.c.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
L’esame degli altri due motivi di ricorso (relativi alla condanna dell’appellante al pagamento del le spese processuali e dell’importo parial doppio del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. n. 115/2002) è reso superfluo dall’accoglimento del primo.
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Testo completo

6/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18959/2022R.G. proposto da: PATRIZIA PISTORIO, rappresentata e difesa dall’Avv. DANIELA PISTORIO (C.F. PSTDNL67D43C351T) per procura speciale allegata al ricorso; domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro AGATA RINA e ANNA MARIA AMATO; -intimate – avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1098 /202 2 , depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024dal dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Agata Rita e Anna Maria Amato proposero azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio Patrizia Pistorio, nella qualità di delegata alla vendita in seno a una procedura esecutiva immobiliare. La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Paternò. Patrizia Pistorio notificò alle Amato due atti di appello, i quali, dopo essere stati riuniti, furono dichiarati improcedibil i ex art. 348 c.p.c. dal Tribunale di Catania, sul presupposto che, a fronte di una notifica avvenuta in data 12 giugno 2015, l’iscrizione a ruolo fosse stata effettuata, rispettivamente, in data 30 giugno e 14 luglio 2015.

Patrizia Pistorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Agata Rina e Anna Maria Amato sono rimaste intimate. 2.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 348, 347e 165, c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per aver e il Tribunaledi Catania dichiarato l’improcedibilità degli appelli sulla base di un’ erronea individua zi o ne del la relativa data di iscrizione a ruolo, da farsi coincidere, invece, con quella dell’invio telematico della nota di iscrizione a ruolo, avvenuto in data 19 giugno 2015 (come da certificazione della cancelleria).

Il motivo è fondato. Dalle attestazioni di cancelleria prodotte dalla ricorrente in uno al ricorso risulta, infatti, che l’iscrizione a ruolo dei due appelli venne effettuata dall’avv. Pistorio, in modalità telematica, in data 19 giugno 2015, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (avvenuta, nel caso di specie, il 12 giugno 2015) previsto dall’art.165 c.p.c. (richiamato, per il giudizio di secondo grado,dall’art. 34 7 c.p.c.). Invero, “ il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.

a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile”. Nel caso di specie, i messaggi di posta elettronica certificata con i quali l’atto di appello venne trasmesso alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione a ruolo (prodotti telematicamente exart. 372 c.p.c.) risultano consegnati nella casella di destinazione alle ore 12:27 e alle ore 12:34 del 19 giugno 2015.

3. L’esame degli altri due motivi di ricorso (relativi alla condanna dell’appellante al pagamento del le spese processuali e dell’importo parial doppio del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. n. 115/2002) è reso superfluo dall’accoglimento del primo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in funzione di giudice d’appello,in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom