Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a lower court decision against the Ministry of Justice and Generali Italia, but remained silent after the court offered a compromise. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21428/2023 R.G. proposto da : LANNINO GIUSEPPE ROSARIO, elettivamente domiciliato in CASORIA VIA PIO XII 114, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTI ANTONIO (LMBNTN61M29B990P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIGNORIELLO DOMENICO (SGNDNC64A10B990N) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3501/2023 depositata il 20/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che –previa compensazione della metà - liquida in Euro 1 . 3 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il