Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The parties argued regarding the procedural timeline and the consequences of the applicant's inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22239/2023 R.G. proposto da : LIU WU, elettivamente domiciliato in ROMANO DI LOMBARDIA (BG) VIA G. B. RUBINI N.18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALTAMURA DOMENICO (LTMDNC66S11A883E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITAS MUTUA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in PORDENONE PIAZZETTA DEL DONATORE, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MARCO (DBNMRC65C27G888Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO MASSIMO (NZZMSM57P20H501U) -controricorrente- nonché contro AMSA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DE AMICIS 55, presso lo studio dell’avvocato TRALLI ANDREA IRO (TRLNRR66P08F205J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro YE BICHUAN, ZHENG FANGHUA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1798/2023 depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che – previa compensazione della metà - liquida a favore di ognuna in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso