Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; judgment extinguished per lack of valid grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant formally withdrew the request for cassation. Although the appellant initially raised five grounds to overturn the appellate court's confirmation of the lower court's dismissal of the opposition to a payment order, the withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the court ruled that no further disposition regarding costs was necessary as the opposing party remained merely summoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 390 e 391 c.p.c.: When a party formally renounces the appeal within the prescribed time limits, the judgment of the court of last instance is declared extinguished without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17250-2022proposto da: GASBARRO MANLIO, elettivamente domiciliat o in Roma, via Alberico II° 4, presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo MATTIELLO,rappresentato e difes o dall’ A vvocato Fabio MILANO ; -ricorrente - contro DI FRANCO MARIA GIOVANNA; -intimata - Avversola sentenza n. 633/2022d el la Corte d’appello d e L’Aquila , depositata in data 02/05/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/04/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; considerato: Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinuncia al ricorso R.G.N.17250/2022 Cron.
Rep. Ud.24/04/2024 Adunanza camerale -che Manlio Gasbarro ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 633/22, del 2 maggio 2022, della Corte d’appello de L’Aquila che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 24/21, del 29 gennaio 2021, del Tribunale di Sulmona – ha conferma to la reiezione dell’opposizione a precetto intimato al Gasbarro da Maria Giovanna Di Franco, per il pagamento della somma di € 65.890,97, oltre accessori di legge, nascente da sentenza penale di condanna per il reato di diffamazione, con contestuale accoglimento della pretesa risarcitoria della Di Franco, -che la Di Franco è rimasta solo intimata; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; -che i l ricorrent e ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; -che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Di Franco rimasta intimata; p.q. m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della